Informativa smart working

Informativa smart working

Dal 7 aprile 2026 tutti i datori di lavoro pubblici e privati dovranno consegnare per iscritto ai dipendenti in smart working e agli RLS/RLST un’informativa dettagliata su salute e sicurezza.

L’obbligo vale per qualsiasi luogo di lavoro esterno all’ufficio tradizionale, incluse abitazioni e spazi condivisi.

La norma introduce sanzioni severe: multe fino a circa 7.500 euro e arresto da due a quattro mesi per chi non adempie.

L’intervento si inserisce nel quadro europeo che, anche per effetto della crisi energetica, spinge a regolamentare il lavoro agile tutelando i lavoratori lontano dalla sede aziendale.

In sintesi:

- Dal 7 aprile 2026 informativa scritta obbligatoria per tutti i lavoratori in smart working.
- Contenuti minimi: rischi generali, rischi specifici, indicazioni su uso sicuro delle attrezzature.
- Previsti formazione, eventuale visita medica e verifica di conformità degli strumenti di lavoro.
- Sanzioni per i datori: multe fino a circa 7.403,96 euro e possibile arresto.
- La consegna può avvenire anche in formato digitale, purché sia verificabile la ricezione da parte del destinatario.
- L’informativa va consegnata con cadenza almeno annuale — e aggiornata ogni volta che cambiano mansioni, strumenti o condizioni di rischio rilevanti — a due soggetti distinti: al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, a prescindere dal numero di giornate lavorate da remoto;
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiamato a esercitare un controllo diffuso sulla qualità delle misure adottate dall’azienda.


L’informativa, da aggiornare e trasmettere almeno una volta l’anno, dovrà descrivere in modo chiaro i rischi generali e specifici connessi allo smart working. Particolare attenzione andrà posta all’uso prolungato degli schermi, ai carichi di lavoro e all’organizzazione degli spazi domestici e remoti.

Il documento dovrà indicare le possibili conseguenze: affaticamento visivo e fisico, disturbi muscolo-scheletrici, problemi posturali, stress e rischi psicosociali legati all’isolamento o alla reperibilità continua.

Il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione preliminare dei rischi, garantire che gli strumenti tecnologici forniti siano funzionanti e sicuri e verificare, quando il lavoratore utilizza attrezzature proprie, la conformità ai requisiti del Titolo III del D.Lgs. 81/2008. Restano obbligatorie la formazione su salute e sicurezza e l’eventuale visita medica prevista dal medico competente.