
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
In base all'articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
Il MUD è un adempimento obbligatorio per tutte le imprese ed enti che producono, trasportano o gestiscono rifiuti e deve essere presentato annualmente alla Camera di Commercio competente.
È tenuto alla presentazione:
· Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
· Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
· Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
· Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
· Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e deI D. Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
· I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione ImbaIIaggi.
· I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.lgs. 152/2006.
Sono esonerati invece:
- gli imprenditori agricoli di cui aII’articoIo 2135 del codice civiIe con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8 deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da quelli indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Rispetto al MUD 2025 non si registrano modifiche sostanziali nella struttura del modello o negli obblighi dichiarativi. Sono infatti confermati i soggetti obbligati alla presentazione, non è variata la struttura delle comunicazioni, sono state mantenute le modalità di compilazione e invio telematico. Aggiornamenti minori possono riguardare le istruzioni operative o gli adeguamenti tecnici dei tracciati.
Per adempiere correttamente, è quindi necessario:
- verificare e raccogliere i dati relativi ai registri di carico/scarico,
- controllare i formulari di identificazione rifiuti (FIR),
- predisporre e trasmettere la dichiarazione entro la scadenza.
Si ricorda che la mancata o errata presentazione del MUD comporta a sanzioni amministrative: fino a € 10.000 per omessa, incompleta o inesatta presentazione; fino a € 160 per tardiva presentazione della pratica (entro 60 giorni dalla scadenza). Le sanzioni variano in base alla gravità dell’irregolarità e sono previste dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.