OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

Ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/2006 (e s.m.i.), l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (ANGA) è requisito necessario per lo svolgimento delle seguenti attività:

· raccolta e trasporto di rifiuti;

· bonifica dei siti;

· bonifica dei beni contenenti amianto;

· commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

L’ANGA è un registro ufficiale, che elenca tutte le imprese autorizzate a svolgere attività di gestione dei rifiuti.

Sono previste procedure d’iscrizione semplificata per:

aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (categoria 2-bis);
imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 (categoria 3-bis).
Tali soggetti effettuano l’iscrizione all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 1° febbraio 2018 per:

imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (sottocategoria 4-bis);
associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (sottocategoria 2-ter).
Per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è prevista l'iscrizione all’Albo in categoria 6.



L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere rinnovata periodicamente, ogni dieci anni per imprese iscritte alla categoria 2-bis, cinque anni per le imprese di tutte le altre categorie. È obbligatorio per tutte le tipologie d’iscrizione l’aggiornamento in caso di variazioni (ad esempio della targa dei veicoli, delle tipologie di rifiuto, ecc.).

Il trasporto di rifiuti senza avvenuta iscrizione all’ANGA è soggetto a sanzioni amministrative e penali, come previsto dall’art. 256 del D.lgs. 152/2006.



Gruppo Uniko S.r.l. è sempre a vostra disposizione per fornirvi supporto operativo per la gestione completa della pratica d’iscrizione o di aggiornamento.