Patente a punti nei cantieri – In vigore dal 1° ottobre 2024

Patente a punti nei cantieri – In vigore dal 1° ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili il possesso di una patente a punti per la sicurezza nei cantieri. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

· coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

· le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Come averla

La domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata dal 1° ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il rilascio in formato digitale è automatico, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

· iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

· adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;

· adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;

· possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

· avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Come funziona

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. I punti vengono decurtati in base alle violazioni della normativa in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al Decreto Legge 19/2024, che indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti.

E’ possibile ottenere fino a 40 punti aggiuntivi attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:

fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi in tema di salute e sicurezza sul lavoro
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 €.

Per guadagnare punti aggiuntivi, per assistenza nella presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o per qualunque altra informazione Gruppo Uniko è a disposizione.